Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato, forse ci vorrebbe di più

Corpo Forestale dello Stato

Abbiamo fatto un primo coordinamento fra la proposta e le norme del D.jgs 177/16 per capire come, secondo la proposta, dovrebbe rinascere l’Istituzione forestale italiana. Ai Lettori le valutazioni.

In calce abbiamo espresso la nostra opinione, ma si tratta di opinioni personali quindi senza alcuna presunzione di verità.

PROPOSTA DI LEGGE C1057

presentata 3 agosto 2018 alla Camera dei deputati

Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato

Presentata alla Camera dei deputati

Proponenti:

  1. Silvia Benedetti M5S,
  2. Salvatore Caiata gruppo misto,
  3. Andrea Cecconi gruppo misto,
  4. Antonio Tasso gruppo misto,
  5. Catello Vitiello gruppo misto.

Il fallimento dell’accorpamento è anche sul piano operativo: gli ottimi risultati promessi dalla Madia, infatti, non ci sono stati. Basta vedere lo stato dei boschi che – secondo i deputati firmatari del progetto di legge – “sono lasciati al presunto civismo della comunità”. D’altra parte, non c’è stata neppure la diminuzione delle spese previste, come auspicato dal precedente Governo. Al contrario, le spese sono aumentate per la crescita dei centri di costo.

È per questo motivo che – preso atto dell’attuale situazione – il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare e sostenere una proposta di legge valida per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato; una proposta che è suscettibile di variazioni, con l’invito a tutte le forze politiche – anche quelle dell’opposizione – a collaborare per migliorarlo.

Il disegno di legge per il ripristino della Forestale

Con la seguente proposta il Movimento 5 Stelle punta a ripristinare il Corpo Forestale soppresso in seguito all’approvazione della riforma Madia (d.lgs. 177/2016) e di cui il personale è stato distribuito tra CarabinieriVigili del FuocoPolizia di StatoGuardia di Finanza e Ministero politiche agricole alimentari.

Secondo i deputati firmatari del disegno di legge, non è possibile che i boschi siano lasciati alla gestione di quella che a tutti gli effetti è una Forza Armata, ossia l’Arma dei Carabinieri; nella maggior parte degli altri Paesi, infatti, è una forza civile – ossia le guardie forestali – a controllare lo status di boschi, montagne e di tutto il paesaggio naturale.

Obiettivo della proposta di legge è di ricostituire l’Amministrazione Forestale dello Stato, cominciando con l’abrogazione – prevista nell’articolo 1 – del d.lgs. 177/2016 ad eccezione della parte in cui è stato istituito il Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma e la Direzione generale delle foreste del Mipaaf.

Nel dettaglio, la ricostituzione della Forestale diverrebbe operativa 12 mesi dopo dall’entrata in vigore della Legge. A partire da questa data tutto il personale in servizio nel Corpo Forestale al 31 dicembre del 2016 deve essere inquadrato nei ruoli del Corpo ricostituito, mantenendo sia la stessa qualifica che la stessa sede di servizio. A transitare nel Corpo Forestale sarebbe anche il personale operaio forestale in servizio presso l’Arma dei Carabinieri.

C’è però la possibilità per il personale ormai transitato di restare nel ruolo attualmente assegnato poiché si può liberamente scegliere di non tornare nel Corpo Forestale ricostituito.

Nell’attesa che ciò avvenga, ossia nei 12 mesi successivi all’approvazione del disegno di legge, ci sarà una gestione transitoria di un anno affidata alla Direzione generale delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) con il compito di guidare il passaggio delle “funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e dagli altri Corpi ed Enti dello Stato interessati (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Mipaaf) al ricostituito Corpo forestale dello Stato”.

Infine, vi è anche la possibilità per il personale Under 50 appartenente ai Corpi di polizia provinciale di chiedere il transito nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato; questi avranno l’obbligo di prendere parte ad un corso di formazione iniziale presso la Scuola del Corpo Forestale, con il diritto però ad essere assegnati nella stessa provincia del precedente impiego.

Concludiamo riportando il testo completo del disegno di legge, il quale potrebbe rappresentare la base per il ritorno del Corpo Forestale dello Stato.

ARTICOLO 1
(Abrogazione e ripristino di disposizioni legislative)

1.     Al fine di ricostituire il Corpo forestale dello Stato, i Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3 e dell’art. 11 sono abrogati.

 

Articoli del d.lgs 177/2016 NON ABROGATO DALLA PROPOSTA

CAPO 1 – Ambito ed applicazione

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, nell’ambito dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle  forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7

agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»:

a)la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia;

   b)l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

 

CAPO II – Realizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentaliArt. 2 – Comparti di specialità delle Forze di polizia   1. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il  Corpo  della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  compiti  nei seguenti  rispettivi  comparti  di  specialità,  ferme  restando  le funzioni  rispettivamente  attribuite  dalla  normativa   vigente   a ciascuna Forza di  polizia,  nonché  le  disposizioni  di  cui  alla medesima legge:     a) Polizia di Stato:   1) sicurezza stradale;   2) sicurezza ferroviaria;   3) sicurezza delle frontiere;   4) sicurezza postale e delle comunicazioni;     b) Arma dei carabinieri:  1)  sicurezza  in  materia  di  sanità,  igiene  e  sofisticazioni alimentari;   2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; “2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”  3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;   4) sicurezza del  patrimonio  archeologico,  storico,  artistico  e culturale nazionale;     c) Corpo della Guardia di finanza:   1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  già  svolte, ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di porto – Guardia costiera;   2) sicurezza in materia di circolazione  dell’euro  e  degli  altri mezzi di pagamento.    d) Sicurezza in materia forestale e ambientale”   2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000,  n. 78.  Art. 3  Razionalizzazione dei presidi di polizia

1.Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di  Stato e dell’Arma dei Carabinieri e  la  garanzia di  adeguati  livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché  l’articolo 177  del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981,  n. 121, da adottare entro 90 giorni  dalla  pubblicazione del  presente

decreto,  sono  determinate misure   volte   a   razionalizzare   la dislocazione delle Forze di  polizia  sul territorio,  privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio,  salvo  specifiche deroghe  per particolari esigenze di ordine e sicurezza  pubblica,  tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle  Forze di polizia di livello provinciale  in  relazione a  quanto  previsto dall’articolo 7 del presente decreto,  dell’articolo  1, comma  147, della legge 7 aprile 2014,  n. 56,  nonche’  della revisione  delle articolazioni   periferiche  dell’Amministrazione   della   pubblica sicurezza, anche in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera e),della legge.

 

 2.Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione  territoriale dei  comandi  e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto  delle  esigenze connesse  all’esercizio  delle relative finalita’ istituzionali di polizia  economico-finanziaria  a competenza generale, nonche’, ai sensi del comma 1, in  relazione  al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza  pubblica.  Al fine  di   assicurare   maggiore   economicita’,    speditezza    e semplificazione  dell’azione amministrativa,  la  linea  gerarchica territoriale, speciale e addestrativa  del Corpo  della  guardia di finanza, nonche’ le denominazioni dei comandi e reparti del  medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999, n. 34, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

 

Art. 4  Razionalizzazione dei servizi navali

1.Ai fini dell’esercizio da parte  del  Corpo della  guardia  di finanza delle  funzioni in  mare  ai sensi  dell’articolo  2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti  navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo  il mantenimento  delle  moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita’ navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  e’ gia’  dislocata  una unita’ navale,  nonche’  i siti  navali  del  Corpo   di   polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

 

 2.Sono trasferiti al Corpo  della  guardia di  finanza  i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare  con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno, della  difesa,

dell’economia e delle finanze e della giustizia.

 

 3.Ferme restando le funzioni  e le  responsabilita’  di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza  assicura con  i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all’Arma  dei

carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per  le attivita’ connesse con l’assolvimento dei  rispettivi  compiti istituzionali, nonche’ al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni,  secondo modalita’  da stabilire con appositi protocolli d’intesa, adottati  previo  assenso del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 4.Il Corpo della guardia di finanza  provvede all’attuazione  dei compiti  di cui  al  comma 3  nell’ambito  delle  risorse   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 5.Per l’adattamento dei mezzi di cui  al comma  2  alle esigenze d’impiego del Corpo della guardia di finanza nonche’ per la  relativa manutenzione e gestione, e’ autorizzata la spesa di euro 708.502  per l’anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall’anno 2018.

 

Art. 5 Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

  1.   Al fine  di  favorire la  gestione  associata  dei   servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi  di  finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per  l’acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.  121,  processi di  centralizzazione  degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

 

 2.Le Forze di polizia, ferma  restando la  normativa  vigente in materia di acquisizione di beni e servizi,  in  particolare tramite Consip   S.p.a.,   adottano,  nell’ambito   dell’ufficio   per   il coordinamento e la pianificazione di cui  all’articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici  protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

a)strutture per l’addestramento al tiro;

 b)mense di servizio;

c)pulizie e manutenzione;

d)procedure per l’acquisizione e l’addestramento  di animali  per reparti  ippomontati e  cinofili  e acquisto  dei  relativi generi alimentari;

e)approvvigionamento di materiali, servizi  e dotazioni  per  uso aereo;

f)programmi di formazione specialistica del personale;

g)adozione  di  programmi congiunti  di  razionalizzazione  degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per  la locazione di immobili privati da adibire a caserme;

  1. h) approvvigionamento  congiunto o  condiviso  dei  servizi   di erogazione  di energia  elettrica  e  di   riscaldamento,   con  la prospettiva di unificazione dei programmi  di  risparmio energetico rispettivamente gia’ avviati;

 i)approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

l)approvvigionamento di veicoli.

 

 3.Con appositi protocolli d’intesa  tra  i Ministeri  interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti  e  gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

 

4.Ai fini dell’attuazione  del  presente articolo  le  Forze di polizia hanno facolta’ di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche  in  deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

 

Art. 6  Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico  di emergenza europeo 112»

1.Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio  nazionale,  attuata attraverso le modalita’ determinate dalla Commissione  consultiva  di cui all’articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data  di entrata  in  vigore del presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a  sottoscrivere con tutte le regioni interessate i  protocolli  d’intesa di  cui  al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

CAPO III – Assorbimento del Corpo Forestale dello StatoArt. 7  abrogatoArt. 8 Riorganizzazione   dell’Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.  1. abrogato

2.Al citato  decreto  legislativo 15  marzo  2010, n.  66,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all’articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e’ inserita  la seguente:

«c-bis) organizzazione per la tutela  forestale,  ambientale e agroalimentare;»;

b)all’articolo 174, comma 2, lettera b), le parole  «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,»  sono  sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

   c)dopo l’articolo 174, e’ inserito il seguente:

«Art.  174-bis. (Organizzazione   per   la  tutela   forestale, ambientale  e agroalimentare) 1.  L’organizzazione   forestale, ambientale  e agroalimentare  comprende  reparti dedicati,  in  via prioritaria  o  esclusiva,  all’espletamento,  nell’ambito   delle competenze  attribuite  all’Arma   dei   carabinieri,   di  compiti particolari o che svolgono attivita’ di elevata  specializzazione  in materia di tutela  dell’ambiente,  del territorio  e  delle acque, nonche’ nel  campo  della  sicurezza  e dei  controlli  nel settore agroalimentare, a sostegno o  con  il supporto  dell’organizzazione territoriale.2.L’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

  1. a) Comando  unita’ per  la  tutela forestale,   ambientale   e agroalimentare, che,  ferme restando  la  dipendenza dell’Arma  dei carabinieri dal Capo di  Stato  Maggiore della  Difesa,  tramite il comandante  generale,  per i  compiti  militari, e  la   dipendenza funzionale  dal Ministro  dell’interno,  per  i  compiti di  tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo  162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le  materie  afferenti alla  sicurezza  e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo   svolgimento  delle    specifiche    funzioni   espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e’ retto da generale di corpo d’armata che  esercita funzioni  di  alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei  comandi

dipendenti. L’incarico di vice comandante del Comando unita’  per  la tutela  forestale,  ambientale e  agroalimentare  e’ attribuito  al Generale di divisione in  servizio  permanente effettivo  del  ruolo forestale;

   b)Comandi, retti da generale di  divisione o  di  brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».

 

  1. In   relazione  alle    funzioni    specialistiche    svolte, nell’organizzazione  di cui   all’articolo   174-bis  del   decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con  decreto del  Ministro  dell’ambiente dell’11  novembre   1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n.  211, Supplemento Ordinario.

 

Art. 9 abriogato

Art. 10 abrogato

 

Art. 11 Disposizioni concernenti altre attività del  Corpo  forestale dello Stato

 

1.In relazione al riordino delle funzioni  di polizia  di  tutela dell’ambiente, del territorio e del mare,  nonche’  nel campo  della sicurezza   e  dei   controlli   nel  settore   agroalimentare    e

all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9  e 10,  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali provvede alle seguenti attivita’:

 a)rappresentanza e tutela degli interessi forestali  nazionali  in sede europea e internazionale e raccordo con le  politiche  forestali regionali;

 b)certificazione in materia  di  commercio internazionale  e  di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma  3-quinquies, della  legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita’ specializzate dell’Arma dei carabinieri;

c)tenuta dell’elenco degli  alberi  monumentali e  rilascio  del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4,  della legge  14  gennaio 2013, n. 10.

 

 2.All’esercizio delle attivita’ di cui al comma  1, il  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali  provvede  con  il personale trasferito ai  sensi  dell’articolo 12,  comma  1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri da adottare ai sensi  dell’articolo 2,  comma  10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,  e’  adeguata la  struttura organizzativa del predetto Ministero.

 

Art. 12 abrogato

Art. 13 abrogato

 

Capo IV – Inquadramento del personale del Corpo forestale dello StatoArt. 14 abrogatoArt. 15 abrogatoArt. 16 abrogatoArt. 17 abrogato Capo IV – Disposizioni di coordinamento transitorie e finaliArt. 18 abrogatoArt. 19 abrogatoArt. 20 abrogato 

  1. Conseguentemente, rientra in vigore nell’ordinamento giuridico la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali.
  2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e finanze, vengono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e per la restituzione delle risorse strumentali e finanziarie trasferite con il decreto interministeriale del 21 luglio 2017 ai Corpi ed Enti dello Stato di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.La ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

  ARTICOLO 2(Personale del Corpo Forestale dello Stato)

  1. Alla data dell’effettiva ricostituzione di cui all’articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Il servizio prestato dal personale forestale presso i Corpi e gli Enti dello Stato di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene considerato a tutti gli effetti come svolto nel Corpo forestale dello Stato.
  3. Il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti.
  4. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tal caso, l’opzione deve essere esercitata entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mediante domanda scritta all’Amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvede a comunicarlo nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste di cui all’articolo successivo

ARTICOLO 3(norme transitorie)

  1. In attesa dell’effettivo ripristino del Corpo forestale dello Stato, tutte le funzioni, le competenze e le attribuzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato vengono gestite provvisoriamente dalla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad eccezione delle funzioni e relative risorse umane e finanziarie indicate all’articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera h) della medesima legge che rimangono assegnate in concorso con l’Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui n. 5 generali, n. 15 colonnelli, n. 15 tra tenenti colonnelli, maggiori e capitani, n. 75 sottufficiali e n. 190 del ruolo carabinieri e appuntati – scelti su base volontaria tra chi presenta apposita domanda scritta da consegnarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge per via gerarchica, con preferenza tra chi svolge le funzioni di cui alle suindicate lettere e) e h) – rimane in capo al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle suddette funzioni.
  2. Ai fini della gestione transitoria di cui al comma precedente e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste dipende direttamente dal Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e viene potenziata con l’assegnazione immediata di un contingente di 200 unità per la sede centrale, di 450 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo e 200 unità per le sedi della Scuola del Corpo tratte in modo definitivo dagli organici del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.
  3. L’individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai commi precedenti avviene di diritto entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto dei ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell’economia e delle finanze, su istruttoria della Direzione generale delle foreste, sentito il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Direzione generale delle foreste, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  4. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale delle foreste, al momento dell’effettivo ripristino, diviene Capo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di direttore generale di livello b, coadiuvato da un Vicecapo del Corpo con qualifica di direttore generale di livello c, scelto tra gli ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione e da due Vicecapi del Corpo Aggiunti con qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione. In fase di prima applicazione della presente legge, vengono ripristinate le relazioni sindacali con le Organizzazioni del personale individuate per il comparto Sicurezza con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2016.
  5. Il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possono chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato.

ARTICOLO 4

(Norme finali)

  1. Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste è soppressa e le sue risorse umane, strumentali e finanziarie vengono assorbite nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato, denominata Ispettorato Generale.
  2. Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di comparti di specialità delle Forze di polizia, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire alla lettera b) Arma dei carabinieri il punto 2) con il seguente:
    “2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”
  3. Aggiungere dopo la lettera c) Guardia di finanza, la seguente lettera: Sicurezza in materia forestale e ambientale”.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge.
  5. Sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge.
  6. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
  7. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Redazionale

I nostri Lettori ricorderanno che la nostra Redazione, da oltre 24 anni, auspica la nascita del Corpo Forestale Italiano, non solo perché crediamo che i compiti di tale Istituzione sarebbero meglio svolti, con un coordinamento centrale ed un’azione univoca nella difesa del territorio e dell’ambiente, ma anche alla luce di alcune esperienze dei corpi autonomi.

Un esempio concreto di gestione fallimentare (per il territorio e per l’ambiente) lo abbiamo dalla gestione del Corpo Forestale della Regione Siciliana che, specie negli ultimi 20 anni ( salvo tre anni di vani tentativi cambiamento) è stato utilizzato come mezzo di carriera per dirigenti altrimenti soprannumero e diversamente specializzati e per promozioni a pioggia come manna.

Ma vorremmo porre all’attenzione dei Lettori – specie quelli del CFRS – che forse le loro aspettative di riavere le “radici” con il ritorno del CFS potrebbe essere una vana illusione.

Dalle prima lettura, secondo noi, la proposta di legge dimostra che i proponenti (sebbene sorretti da sincera volontà politica) non abbiamo una chiara conoscenza della questione Corpo Forestale che, in Italia è 7 (ora 6) Corpi Forestali e, la sola ricostituzione del CFS, ante D.lgs 177/16, ricostituirebbe un’Istituzione identica al passato con tutte le “patologie storiche” (piccoli boschi di potere per furbi direttori politici, dirigenti vestiti di grigio verde e tanta Truppa sognatrice in buona fede pronta a soccombere nuovamente tradita). La proposta presenta le solite timorose richieste: ricostituiamo il Corpo Forestale dello Stato, ma senza disturbare Carabinieri, ecc., senza togliere ai più forti qualche competenza (magari avuta per prepotenza istituzionale che per vera competenza); ma questa timidezza come può portare ad un’Istituzione valida e solida?

Potremmo non aver capito bene quello che abbiamo letto, oppure in sede di discussione in commissione e alla Camera, verrà migliorata la richiesta (quasi elemosinata) di una dignità istituzionale.

Vorremmo un C.F.S. (meglio C.F.I.) con dignità, quindi un’Istituzione competente della sicurezza primaria (autonoma e non assistita da altre istituzioni più forti o prepotenti) rispetto alle competenze ed ai compiti affidati. Istituzione deve avere come principio e fine l’interesse nazionale (di sempre) per territorio, l’ambiente, alimentare, rifiuti, ecc..

C’è comunque una “spada di Damocle” che pende su questa proposte e sul desiderio di moltissimi Forestali: la sentenza della Corte Costituzionale. Al riguardo nutriamo qualche dubbio su un esito utile alla ricostituzione del CFS, perché una sentenza favorevole potrebbe riconoscere una violazione dei diritti dei Forestali, ma non è automaticamente pro ricostituzione CFS.

Secondo noi una sentenza nel merito del D.lgs 177/16 potrebbe annullarne gli effetti e riportare indietro al CFS. Ma, se ricordiamo bene, non è questo l’oggetto del ricorso.

Naturalmente, ci piacerebbe avere e pubblicare l’opinione dei Lettori.

Contatti: redazione@pinus1.itgiotornesi@libero.it– 340 4898419

Abbiamo fatto un primo coordinamento fra la proposta e le norme del D.jgs 177/16 per capire come, secondo la proposta, dovrebbe rinascere l’Istituzione forestale italiana. Ai Lettori le valutazioni.

In calce abbiamo espresso la nostra opinione, ma si tratta di opinioni personali quindi senza alcuna presunzione di verità.

PROPOSTA DI LEGGE C1057

presentata 3 agosto 2018 alla Camera dei deputati

Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato

Presentata alla Camera dei deputati

Proponenti:

  1. Silvia Benedetti M5S,
  2. Salvatore Caiata gruppo misto,
  3. Andrea Cecconi gruppo misto,
  4. Antonio Tasso gruppo misto,
  5. Catello Vitiello gruppo misto.

 

Il fallimento dell’accorpamento è anche sul piano operativo: gli ottimi risultati promessi dalla Madia, infatti, non ci sono stati. Basta vedere lo stato dei boschi che – secondo i deputati firmatari del progetto di legge – “sono lasciati al presunto civismo della comunità”. D’altra parte, non c’è stata neppure la diminuzione delle spese previste, come auspicato dal precedente Governo. Al contrario, le spese sono aumentate per la crescita dei centri di costo.

È per questo motivo che – preso atto dell’attuale situazione – il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare e sostenere una proposta di legge valida per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato; una proposta che è suscettibile di variazioni, con l’invito a tutte le forze politiche – anche quelle dell’opposizione – a collaborare per migliorarlo.

Il disegno di legge per il ripristino della Forestale

Con la seguente proposta il Movimento 5 Stelle punta a ripristinare il Corpo Forestale soppresso in seguito all’approvazione della riforma Madia (d.lgs. 177/2016) e di cui il personale è stato distribuito tra CarabinieriVigili del FuocoPolizia di StatoGuardia di Finanza e Ministero politiche agricole alimentari.

Secondo i deputati firmatari del disegno di legge, non è possibile che i boschi siano lasciati alla gestione di quella che a tutti gli effetti è una Forza Armata, ossia l’Arma dei Carabinieri; nella maggior parte degli altri Paesi, infatti, è una forza civile – ossia le guardie forestali – a controllare lo status di boschi, montagne e di tutto il paesaggio naturale.

Obiettivo della proposta di legge è di ricostituire l’Amministrazione Forestale dello Stato, cominciando con l’abrogazione – prevista nell’articolo 1 – del d.lgs. 177/2016 ad eccezione della parte in cui è stato istituito il Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma e la Direzione generale delle foreste del Mipaaf.

Nel dettaglio, la ricostituzione della Forestale diverrebbe operativa 12 mesi dopo dall’entrata in vigore della Legge. A partire da questa data tutto il personale in servizio nel Corpo Forestale al 31 dicembre del 2016 deve essere inquadrato nei ruoli del Corpo ricostituito, mantenendo sia la stessa qualifica che la stessa sede di servizio. A transitare nel Corpo Forestale sarebbe anche il personale operaio forestale in servizio presso l’Arma dei Carabinieri.

C’è però la possibilità per il personale ormai transitato di restare nel ruolo attualmente assegnato poiché si può liberamente scegliere di non tornare nel Corpo Forestale ricostituito.

Nell’attesa che ciò avvenga, ossia nei 12 mesi successivi all’approvazione del disegno di legge, ci sarà una gestione transitoria di un anno affidata alla Direzione generale delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) con il compito di guidare il passaggio delle “funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri e dagli altri Corpi ed Enti dello Stato interessati (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Mipaaf) al ricostituito Corpo forestale dello Stato”.

Infine, vi è anche la possibilità per il personale Under 50 appartenente ai Corpi di polizia provinciale di chiedere il transito nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato; questi avranno l’obbligo di prendere parte ad un corso di formazione iniziale presso la Scuola del Corpo Forestale, con il diritto però ad essere assegnati nella stessa provincia del precedente impiego.

Concludiamo riportando il testo completo del disegno di legge, il quale potrebbe rappresentare la base per il ritorno del Corpo Forestale dello Stato.

ARTICOLO 1 (Abrogazione e ripristino di disposizioni legislative)

1.     Al fine di ricostituire il Corpo forestale dello Stato, i Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell’articolo 8, commi 2 e 3 e dell’art. 11 sono abrogati.

Articoli del d.lgs 177/2016 NON ABROGATO DALLA PROPOSTA

CAPO 1 – Ambito ed applicazione

Art. 1 – Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, nell’ambito dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle  forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7

agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»:

a) la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia;

   b) l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

 

CAPO II – Realizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentaliArt. 2 – Comparti di specialità delle Forze di polizia   1. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il  Corpo  della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  compiti  nei seguenti  rispettivi  comparti  di  specialità,  ferme  restando  le funzioni  rispettivamente  attribuite  dalla  normativa   vigente   a ciascuna Forza di  polizia,  nonché  le  disposizioni  di  cui  alla medesima legge:     a) Polizia di Stato:   1) sicurezza stradale;   2) sicurezza ferroviaria;   3) sicurezza delle frontiere;   4) sicurezza postale e delle comunicazioni;     b) Arma dei carabinieri:  1)  sicurezza  in  materia  di  sanità,  igiene  e  sofisticazioni alimentari;   2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; “2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”  3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;   4) sicurezza del  patrimonio  archeologico,  storico,  artistico  e culturale nazionale;     c) Corpo della Guardia di finanza:   1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  già  svolte, ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di porto – Guardia costiera;   2) sicurezza in materia di circolazione  dell’euro  e  degli  altri mezzi di pagamento.    d) Sicurezza in materia forestale e ambientale”   2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000,  n. 78.  Art. 3  Razionalizzazione dei presidi di polizia

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di  Stato e dell’Arma dei Carabinieri e  la  garanzia di  adeguati  livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché  l’articolo 177  del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981,  n. 121, da adottare entro 90 giorni  dalla  pubblicazione del  presente

decreto,  sono  determinate misure   volte   a   razionalizzare   la dislocazione delle Forze di  polizia  sul territorio,  privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio,  salvo  specifiche deroghe  per particolari esigenze di ordine e sicurezza  pubblica,  tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle  Forze di polizia di livello provinciale  in  relazione a  quanto  previsto dall’articolo 7 del presente decreto,  dell’articolo  1, comma  147, della legge 7 aprile 2014,  n. 56,  nonche’  della revisione  delle articolazioni   periferiche  dell’Amministrazione   della   pubblica sicurezza, anche in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera e),della legge.

 

 2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione  territoriale dei  comandi  e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto  delle  esigenze connesse  all’esercizio  delle relative finalita’ istituzionali di polizia  economico-finanziaria  a competenza generale, nonche’, ai sensi del comma 1, in  relazione  al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza  pubblica.  Al fine  di   assicurare   maggiore   economicita’,    speditezza    e semplificazione  dell’azione amministrativa,  la  linea  gerarchica territoriale, speciale e addestrativa  del Corpo  della  guardia di finanza, nonche’ le denominazioni dei comandi e reparti del  medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999, n. 34, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

 

Art. 4  Razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell’esercizio da parte  del  Corpo della  guardia  di finanza delle  funzioni in  mare  ai sensi  dell’articolo  2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti  navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo  il mantenimento  delle  moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita’ navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  e’ gia’  dislocata  una unita’ navale,  nonche’  i siti  navali  del  Corpo   di   polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

 

 2. Sono trasferiti al Corpo  della  guardia di  finanza  i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare  con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno, della  difesa,

dell’economia e delle finanze e della giustizia.

 

 3. Ferme restando le funzioni  e le  responsabilita’  di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza  assicura con  i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all’Arma  dei

carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per  le attivita’ connesse con l’assolvimento dei  rispettivi  compiti istituzionali, nonche’ al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni,  secondo modalita’  da stabilire con appositi protocolli d’intesa, adottati  previo  assenso del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 4. Il Corpo della guardia di finanza  provvede all’attuazione  dei compiti  di cui  al  comma 3  nell’ambito  delle  risorse   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 5. Per l’adattamento dei mezzi di cui  al comma  2  alle esigenze d’impiego del Corpo della guardia di finanza nonche’ per la  relativa manutenzione e gestione, e’ autorizzata la spesa di euro 708.502  per l’anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall’anno 2018.

 

Art. 5 Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

  1.   Al fine  di  favorire la  gestione  associata  dei   servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi  di  finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per  l’acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.  121,  processi di  centralizzazione  degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

 

 2. Le Forze di polizia, ferma  restando la  normativa  vigente in materia di acquisizione di beni e servizi,  in  particolare tramite Consip   S.p.a.,   adottano,  nell’ambito   dell’ufficio   per   il coordinamento e la pianificazione di cui  all’articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici  protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

a) strutture per l’addestramento al tiro;

 b) mense di servizio;

c) pulizie e manutenzione;

d) procedure per l’acquisizione e l’addestramento  di animali  per reparti  ippomontati e  cinofili  e acquisto  dei  relativi generi alimentari;

e) approvvigionamento di materiali, servizi  e dotazioni  per  uso aereo;

f) programmi di formazione specialistica del personale;

g) adozione  di  programmi congiunti  di  razionalizzazione  degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per  la locazione di immobili privati da adibire a caserme;

  1. h) approvvigionamento  congiunto o  condiviso  dei  servizi   di erogazione  di energia  elettrica  e  di   riscaldamento,   con  la prospettiva di unificazione dei programmi  di  risparmio energetico rispettivamente gia’ avviati;

 i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

l) approvvigionamento di veicoli.

 

 3. Con appositi protocolli d’intesa  tra  i Ministeri  interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti  e  gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

 

4. Ai fini dell’attuazione  del  presente articolo  le  Forze di polizia hanno facolta’ di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche  in  deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

 

Art. 6  Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico  di emergenza europeo 112»

1.Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio  nazionale,  attuata attraverso le modalita’ determinate dalla Commissione  consultiva  di cui all’articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data  di entrata  in  vigore del presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a  sottoscrivere con tutte le regioni interessate i  protocolli  d’intesa di  cui  al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

CAPO III – Assorbimento del Corpo Forestale dello StatoArt. 7  abrogatoArt. 8 Riorganizzazione   dell’Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.  1. abrogato

2. Al citato  decreto  legislativo 15  marzo  2010, n.  66,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e’ inserita  la seguente:

«c-bis) organizzazione per la tutela  forestale,  ambientale e agroalimentare;»;

b) all’articolo 174, comma 2, lettera b), le parole  «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,»  sono  sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

   c) dopo l’articolo 174, e’ inserito il seguente:

«Art.  174-bis. (Organizzazione   per   la  tutela   forestale, ambientale  e agroalimentare) 1.  L’organizzazione   forestale, ambientale  e agroalimentare  comprende  reparti dedicati,  in  via prioritaria  o  esclusiva,  all’espletamento,  nell’ambito   delle competenze  attribuite  all’Arma   dei   carabinieri,   di  compiti particolari o che svolgono attivita’ di elevata  specializzazione  in materia di tutela  dell’ambiente,  del territorio  e  delle acque, nonche’ nel  campo  della  sicurezza  e dei  controlli  nel settore agroalimentare, a sostegno o  con  il supporto  dell’organizzazione territoriale.

2.L’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando  unita’ per  la  tutela forestale,   ambientale   e agroalimentare, che,  ferme restando  la  dipendenza dell’Arma  dei carabinieri dal Capo di  Stato  Maggiore della  Difesa,  tramite il comandante  generale,  per i  compiti  militari, e  la   dipendenza funzionale  dal Ministro  dell’interno,  per  i  compiti di  tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo  162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le  materie  afferenti alla  sicurezza  e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il  Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo   svolgimento  delle    specifiche    funzioni   espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e’ retto da generale di corpo d’armata che  esercita funzioni  di  alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei  comandi

dipendenti. L’incarico di vice comandante del Comando unita’  per  la tutela  forestale,  ambientale e  agroalimentare  e’ attribuito  al Generale di divisione in  servizio  permanente effettivo  del  ruolo forestale;

   b) Comandi, retti da generale di  divisione o  di  brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».

 

  1. In   relazione  alle    funzioni    specialistiche    svolte, nell’organizzazione  di cui   all’articolo   174-bis  del   decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con  decreto del  Ministro  dell’ambiente dell’11  novembre   1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n.  211, Supplemento Ordinario.

 

Art. 9 abriogato

Art. 10 abrogato

 

Art. 11 Disposizioni concernenti altre attività del  Corpo  forestale dello Stato

 

1.In relazione al riordino delle funzioni  di polizia  di  tutela dell’ambiente, del territorio e del mare,  nonche’  nel campo  della sicurezza   e  dei   controlli   nel  settore   agroalimentare    e

all’attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9  e 10,  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali provvede alle seguenti attivita’:

 a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali  nazionali  in sede europea e internazionale e raccordo con le  politiche  forestali regionali;

 b) certificazione in materia  di  commercio internazionale  e  di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all’articolo 8-quinquies, comma  3-quinquies, della  legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita’ specializzate dell’Arma dei carabinieri;

c) tenuta dell’elenco degli  alberi  monumentali e  rilascio  del parere di cui all’articolo 7, commi 2 e 4,  della legge  14  gennaio 2013, n. 10.

 

 2. All’esercizio delle attivita’ di cui al comma  1, il  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali  provvede  con  il personale trasferito ai  sensi  dell’articolo 12,  comma  1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri da adottare ai sensi  dell’articolo 2,  comma  10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,  e’  adeguata la  struttura organizzativa del predetto Ministero.

 

Art. 12 abrogato

Art. 13 abrogato

 

Capo IV – Inquadramento del personale del Corpo forestale dello StatoArt. 14 abrogatoArt. 15 abrogatoArt. 16 abrogatoArt. 17 abrogato Capo IV – Disposizioni di coordinamento transitorie e finaliArt. 18 abrogatoArt. 19 abrogatoArt. 20 abrogato 

  1. Conseguentemente, rientra in vigore nell’ordinamento giuridico la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e tutti i suoi successivi provvedimenti attuativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali.
  2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e finanze, vengono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e per la restituzione delle risorse strumentali e finanziarie trasferite con il decreto interministeriale del 21 luglio 2017 ai Corpi ed Enti dello Stato di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.La ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

  ARTICOLO 2 (Personale del Corpo Forestale dello Stato)

  1. Alla data dell’effettiva ricostituzione di cui all’articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio possedute al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Il servizio prestato dal personale forestale presso i Corpi e gli Enti dello Stato di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene considerato a tutti gli effetti come svolto nel Corpo forestale dello Stato.
  3. Il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l’Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti.
  4. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell’Ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei Capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tal caso, l’opzione deve essere esercitata entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, mediante domanda scritta all’Amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvede a comunicarlo nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste di cui all’articolo successivo

ARTICOLO 3 (norme transitorie)

  1. In attesa dell’effettivo ripristino del Corpo forestale dello Stato, tutte le funzioni, le competenze e le attribuzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato vengono gestite provvisoriamente dalla Direzione generale delle foreste, istituita in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad eccezione delle funzioni e relative risorse umane e finanziarie indicate all’articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera h) della medesima legge che rimangono assegnate in concorso con l’Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui n. 5 generali, n. 15 colonnelli, n. 15 tra tenenti colonnelli, maggiori e capitani, n. 75 sottufficiali e n. 190 del ruolo carabinieri e appuntati – scelti su base volontaria tra chi presenta apposita domanda scritta da consegnarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge per via gerarchica, con preferenza tra chi svolge le funzioni di cui alle suindicate lettere e) e h) – rimane in capo al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentare dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle suddette funzioni.
  2. Ai fini della gestione transitoria di cui al comma precedente e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste dipende direttamente dal Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e viene potenziata con l’assegnazione immediata di un contingente di 200 unità per la sede centrale, di 450 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo e 200 unità per le sedi della Scuola del Corpo tratte in modo definitivo dagli organici del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.
  3. L’individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai commi precedenti avviene di diritto entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto dei ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell’economia e delle finanze, su istruttoria della Direzione generale delle foreste, sentito il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Direzione generale delle foreste, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  4. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale delle foreste, al momento dell’effettivo ripristino, diviene Capo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di direttore generale di livello b, coadiuvato da un Vicecapo del Corpo con qualifica di direttore generale di livello c, scelto tra gli ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione e da due Vicecapi del Corpo Aggiunti con qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell’Arma dei carabinieri provenienti dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione. In fase di prima applicazione della presente legge, vengono ripristinate le relazioni sindacali con le Organizzazioni del personale individuate per il comparto Sicurezza con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2016.
  5. Il personale in servizio presso i Corpi di polizia provinciale, abili al servizio d’istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore ad anni 50 al momento della domanda, possono chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da esercitarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge alla Direzione generale delle foreste e all’amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnati nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato.

ARTICOLO 4 (Norme finali)

  1. Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste è soppressa e le sue risorse umane, strumentali e finanziarie vengono assorbite nella struttura centrale del ricostituito Corpo forestale dello Stato, denominata Ispettorato Generale.
  2. Con il ripristino effettivo del Corpo forestale dello Stato, all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di comparti di specialità delle Forze di polizia, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire alla lettera b) Arma dei carabinieri il punto 2) con il seguente:
    “2) Sicurezza in materia agroalimentare e in materia dei rifiuti;”
  3. Aggiungere dopo la lettera c) Guardia di finanza, la seguente lettera: Sicurezza in materia forestale e ambientale”.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge.
  5. Sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari emanate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, incompatibili con la presente legge.
  6. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
  7. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Redazionale

I nostri Lettori ricorderanno che la nostra Redazione, da oltre 24 anni, auspica la nascita del Corpo Forestale Italiano, non solo perché crediamo che i compiti di tale Istituzione sarebbero meglio svolti, con un coordinamento centrale ed un’azione univoca nella difesa del territorio e dell’ambiente, ma anche alla luce di alcune esperienze dei corpi autonomi.

Un esempio concreto di gestione fallimentare (per il territorio e per l’ambiente) lo abbiamo dalla gestione del Corpo Forestale della Regione Siciliana che, specie negli ultimi 20 anni ( salvo tre anni di vani tentativi cambiamento) è stato utilizzato come mezzo di carriera per dirigenti altrimenti soprannumero e diversamente specializzati e per promozioni a pioggia come manna.

Ma vorremmo porre all’attenzione dei Lettori – specie quelli del CFRS – che forse le loro aspettative di riavere le “radici” con il ritorno del CFS potrebbe essere una vana illusione.

Dalle prima lettura, secondo noi, la proposta di legge dimostra che i proponenti (sebbene sorretti da sincera volontà politica) non abbiamo una chiara conoscenza della questione Corpo Forestale che, in Italia è 7 (ora 6) Corpi Forestali e, la sola ricostituzione del CFS, ante D.lgs 177/16, ricostituirebbe un’Istituzione identica al passato con tutte le “patologie storiche” (piccoli boschi di potere per furbi direttori politici, dirigenti vestiti di grigio verde e tanta Truppa sognatrice in buona fede pronta a soccombere nuovamente tradita). La proposta presenta le solite timorose richieste: ricostituiamo il Corpo Forestale dello Stato, ma senza disturbare Carabinieri, ecc., senza togliere ai più forti qualche competenza (magari avuta per prepotenza istituzionale che per vera competenza); ma questa timidezza come può portare ad un’Istituzione valida e solida?

Potremmo non aver capito bene quello che abbiamo letto, oppure in sede di discussione in commissione e alla Camera, verrà migliorata la richiesta (quasi elemosinata) di una dignità istituzionale.

Vorremmo un C.F.S. (meglio C.F.I.) con dignità, quindi un’Istituzione competente della sicurezza primaria (autonoma e non assistita da altre istituzioni più forti o prepotenti) rispetto alle competenze ed ai compiti affidati. Istituzione deve avere come principio e fine l’interesse nazionale (di sempre) per territorio, l’ambiente, alimentare, rifiuti, ecc..

C’è comunque una “spada di Damocle” che pende su questa proposte e sul desiderio di moltissimi Forestali: la sentenza della Corte Costituzionale. Al riguardo nutriamo qualche dubbio su un esito utile alla ricostituzione del CFS, perché una sentenza favorevole potrebbe riconoscere una violazione dei diritti dei Forestali, ma non è automaticamente pro ricostituzione CFS.

Secondo noi una sentenza nel merito del D.lgs 177/16 potrebbe annullarne gli effetti e riportare indietro al CFS. Ma, se ricordiamo bene, non è questo l’oggetto del ricorso.

Naturalmente, ci piacerebbe avere e pubblicare l’opinione dei Lettori.

Contatti: redazione@pinus1.itgiotornesi@libero.it– 340 4898419

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